Quel sapore vagamente retrò d'inciucio da I Repubblica ...

Competente, non sono competente, per carità. Del resto lungi da me il pretendere di esserlo. Ma a ben guardare non ci vuole poi molto per capire. E non credo di essere tanto lontana dal vero... Di cosa? Ma semplice delle solite manovre di cui si accusa il Parlamento anche in tempo di crisi. ..
Un colpo alla botte, un colpo al cerchio. E' la tattica della Lega in Parlamento per farsi spazio. Fatte salve tutte le normative relative alle intercettazioni ed all'assunzione di prove, giustificate su tutta la linea, per la Lega la responsabilità dei giudici, nell'esecuzione di sentenza è fondamentale, e costituisce punto di frizione. Sto parlando dell'emendamento Pini, presentato – ed approvato – il 2 febbraio u.s. in Aula, alla Legge Comunitaria – quella che adegua di anno in anno le norme italiane a quelle europee. Attualmente il testo è passato al Senato in 3a lettura. Quella definitiva per intenderci.
Al 3 comma bis si legge: 3-bis. "Ai fini della determinazione dei casi in cui sussiste una violazione manifesta del diritto ai sensi del comma 1, deve essere valutato se il giudice abbia tenuto conto di tutti gli elementi che caratterizzano la controversia sottoposta al suo sindacato con particolare riferimento al grado di chiarezza e di precisione della norma violata, al carattere intenzionale della violazione, alla scusabilità o inescusabilità dell'errore di diritto. In caso di violazione del diritto dell'Unione europea, si deve tener conto se il giudice abbia ignorato la posizione adottata eventualmente da un'istituzione dell'Unione europea, non abbia osservato l'obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267, terzo paragrafo, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché se abbia ignorato manifestamente la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea».
E di grazia in capo a chi spetta di controllare se il giudice abbia o meno "tenuto conto di tutti gli elementi"? Al Consiglio Superiore della Magistratura con a capo il Presidente della Repubblica? Vogliamo che il nostro amato partigiano Giorgio Napolitano diventi il "factotum" della Repubblica italiana? Chi stabilisce il "grado di chiarezza e precisione della norma violata" ? Solo un Giudice può farlo, in sede legislativa o anche solo in sede, diciamo così, decidente-interpretativa. Si sa che la giurisprudenza è questione principalmente di interpretazione – se sia giusta o meno questa cosa non è in questa sede che se ne discute, è chiaro. Da sempre si chiedono leggi "più chiare e semplici" proprio per evitare gli "eccessi" di interpretazione – Ma quel che importa quì, ora, è l'evidenza della sottrazione della "serenità di giudizio" in capo ai giudici, i quali, sulla base di questo comma, "viaggerebbero" continuamente con una pistola puntata contro, in regime di terrore, o peggio ancora "ricatto". La non aderenza di questa posizione al Trattato dell'Unione Europea è fin troppo evidente. Mancanza di legittimità e di separazione dei poteri, quanto meno. Tra l'altro prima ancora del Trattato Europeo, e a dispetto della legge La Pergola che ha esteso i campi di adeguamento delle norme italiane all'Unione europea, c'è da prendere in considerazione che l'Italia è tenuta a secondare principalmente la propria Costituzione che all'art. 101 detta l'autonomia ed indipendenza della Magistratura proprio per slegare l'Organo da qualunque controllo politico o amministrativo.
Sulla base del dettato dell'art. 101 della Costituzione italiana, come accettato da tutti, sappiamo che il giudice è "libero" di decidere il caso concreto in piena autonomia di giudizio e coscienza. "D'altro canto, l'avverbio libero, vuole richiamare, altresì, l'indipendenza "interna" del giudice, ossia l'assenza di vincoli e condizionamenti derivanti dalle precedenti decisioni della giurisprudenza". Libero persino da se stesso. Lo leggiamo in tutti i testi. Ed ancora: "in tutti i paesi a tradizione romanistica, e quindi anche in buona parte dell'Europa, la previa decisione giurisprudenziale, sebbene possa costituire un autorevole, nonché persuasivo precedente interpretativo di norme esistenti, non è capace di vincolare in senso proprio il giudice che, successivamente, sarà chiamato a decidere in ordine ad una questione di diritto analoga". Si salvaguarda così anche il principio del soggettivismo della legge che si adegua di caso in caso, in nome di quella flessibilità che sempre si chiede alla legge, e nei limiti del possibile. Il Giudice, quindi, potrà pertanto discostarsi dalla precedente decisione, debitamente motivandone le ragioni.
Inoltre come non rilevare che le norme dell'Unione Europea tracciano il quadro generale ma non entrano nel merito dell'autonomia dei singoli Stati. E quindi pur trattandosi di materia penale è comunque fatto salvo il principio vieppiù generale dell'autonomia ....
Insomma sembra prorio che l'emendamento miri più che altro al dato economico bypassando il quadro legittimante di riferimento: lo stanziamento di fondi di risarcimento per "errore giurisprudenziale" sono valutati in 2mln e 45 mila euro per l'anno 2011 e 4miloni e 9 a partire dal 2012 mediante l'utilizzo di minori spese degli anni 2004-2006 ... Così mi sembra di capire, e penso che in linea di massima così sia.
Il trasferimento di risorse a chi dovrebbe essere destinato? E un pensiero "maligno" mi sovviene! Ho indovinato? Chissà.... diceva il Divo Giulio : " A pensar male si fa peccato ma s'indovina" (Sen. Giuilio Andreotti) ....